Formazione sicurezza sul lavoro: Nuove scadenze per turismo e ristorazione

Con la nota n. 2377/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito le nuove disposizioni relative alla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai settori del turismo e della ristorazione.

Come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione deve essere avviata fin dall’assunzione. È stata infatti eliminata la precedente possibilità di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.

Turismo e ristorazione: formazione entro 30 giorni

Una deroga specifica, introdotta dal D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, riguarda le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Per queste attività è possibile completare la formazione e l’eventuale addestramento entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore.

Rimane comunque necessario attivarsi tempestivamente per organizzare i corsi, conservando prove delle attività avviate, come prenotazioni, comunicazioni con gli enti formatori e richieste di collaborazione agli organismi paritetici.

Sospensione dell’attività per lavoro nero

In caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, il datore di lavoro deve dimostrare che la formazione è stata programmata per concludersi nel minor tempo possibile e, per turismo e ristorazione, entro il limite dei 30 giorni.

Per attestare la completa regolarizzazione della violazione sarà invece necessario presentare i certificati che dimostrano l’effettivo completamento dei corsi.

Resta inoltre fermo l’obbligo, previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di informare i lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Cosa devono fare le aziende

La nuova disciplina ribadisce che la formazione sulla sicurezza deve partire fin dall’assunzione. La possibilità di completarla entro 30 giorni rappresenta un’eccezione riservata al turismo e alla ristorazione, senza esonerare le imprese dall’avvio tempestivo dei percorsi formativi e dagli altri obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori.

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