Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Il Decreto Legislativo 81.2008 rende obbligatorio la presenza del RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in tutte le imprese con almeno un lavoratore.
Le imprese però possono scegliere di usufruire del RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, rivolgendosi all’Organismo Paritetico, come previsto dalla normativa, nel caso in cui nessun lavoratore voglia assumersi la responsabilità di svolgere questo incarico.
L’Organismo Paritetico OPN ITALIA LAVORO, permette alle imprese che che non hanno ancora nominato nessun RLS di avvalersi del servizio RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. 81/2008 smi.
I vantaggi per l’azienda
- L’impresa non sostiene nessun costo per la formazione del RLS.
- Il lavoratore non dovrà assentarsi dall’impresa per frequentare il corso RLS di 32 ore.
- L’RLST è disponibile immediatamente per l’impresa.
- L’RLST è una figura altamente competente, con una preparazione approfondita in materia di sicurezza sul lavoro.
Cosa fare per richiedere un RLST
2) Unitamente alla domanda di richiesta RLST, l’azienda dovrà inviare copia del documento di identità del legale rappresentante ed il verbale di rinuncia o mancata nomina del RLS aziendale
Nel diritto del lavoro italiano, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS-T) è la figura, eletta o designata in un’azienda, che ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’RLS-T come evidenziato nell’articolo 48 del D.Lgs. n. 81/2008 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Le modalità di elezione o designazione del RLS-T sono quelle individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il suo compito primario è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi.
Il D.Lgs. n. 81/2008 specifica che le modalità di elezione o designazione del RLS-T sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ruolo di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative ex art. 48 comma 8 D.Lgs. n. 81/2008 e con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Come disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008 l’RLS-T ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. La prescritta formazione dell’RLS-T è erogata dalla FILD – Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti e l’organismo paritetico OPN ITALIA LAVORO.
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