Badge di cantiere: Dal Decreto Legge Sicurezza lavoro 2025 la nuova regola per imprese e lavoratori

Con il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254, il Governo ha introdotto una misura che segna un passaggio decisivo nella gestione della sicurezza nei cantieri edili: il badge di cantiere. Si tratta di un’evoluzione digitale del tesserino di riconoscimento previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera u) e dall’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, riformulato in chiave tecnologica.

Il badge diventa così lo strumento unico per l’identificazione del personale presente in cantiere, con l’obiettivo di assicurare la tracciabilità dei lavoratori, contrastare l’impiego irregolare e rafforzare i controlli in materia di sicurezza. Il suo utilizzo è obbligatorio per tutti i soggetti che operano in appalto o subappalto, sia in ambito pubblico che privato, inizialmente nei cantieri edili e poi potrà essere esteso ad altri settori considerati a rischio con apposito decreto ministeriale.

Il badge dovrà contenere, oltre ai dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, un codice univoco anticontraffazione. Potrà essere emesso su supporto fisico o in formato elettronico, purché interoperabile con i sistemi nazionali e, in particolare, con la piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa.

Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà dotare ogni dipendente del badge prima dell’ingresso in cantiere. Nei casi in cui l’assunzione avvenga attraverso la piattaforma SIISL, il badge digitale verrà generato automaticamente e precompilato con i dati essenziali, lasciando al datore di lavoro il compito di integrare le informazioni mancanti. Anche i lavoratori autonomi che operano nei cantieri dovranno munirsi del proprio badge, nel rispetto della normativa generale sui tesserini di riconoscimento.

Il decreto prevede un provvedimento attuativo – da emanarsi entro sessanta giorni – che stabilirà le modalità tecniche di funzionamento, le specifiche di interoperabilità, i sistemi di controllo degli accessi e i tipi di dati trattati.

Dal punto di vista operativo, le imprese devono cominciare subito a organizzarsi

  • aggiornando i modelli di tesserino aziendale per allinearli ai requisiti previsti (fotografia, dati anagrafici, datore di lavoro, codice univoco, indicazione del cantiere e dell’appalto);
  • predisponendo sistemi di registrazione presenze e accessi che possano essere integrati con il badge digitale una volta pubblicate le specifiche tecniche;
  • verificando la gestione dei flussi informativi verso la piattaforma SIISL e la tracciabilità interna delle presenze in cantiere;
  • formando il personale incaricato del controllo badge e dei registri di cantiere.

Le sanzioni sono state inasprite: per chi omette l’obbligo o fornisce badge irregolari la sanzione amministrativa può arrivare fino a 12.000 euro, raddoppiando i limiti previsti in precedenza. Inoltre, il provvedimento rafforza la patente a crediti per la sicurezza, collegando il rispetto degli obblighi di tracciabilità e identificazione alla capacità dell’impresa di mantenere un punteggio adeguato.

La riforma inserisce il badge in un sistema più ampio di vigilanza integrata: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le ASL e gli enti preposti alla sicurezza avranno accesso ai dati di presenza per controlli mirati e tempestivi. È quindi prevedibile un aumento dei sopralluoghi e delle verifiche incrociate tra organi ispettivi.

In prospettiva, il badge di cantiere rappresenta un passo concreto verso la digitalizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è un semplice adempimento formale, ma uno strumento che può ridurre le zone d’ombra negli appalti, aumentare la trasparenza e fornire dati oggettivi sull’organizzazione dei cantieri.

Indicazioni per le figure interessate:

Datore di lavoro/impresa appaltatrice o subappaltatrice: Predisporre e consegnare il badge di cantiere a ogni lavoratore prima dell’accesso in cantiere: Aggiornare la documentazione aziendale (registro presenze, POS, PSC, DVR, DUVRI) per recepire l’obbligo; coordinarsi con il committente per la tracciabilità degli ingressi in caso di subappalti. In caso di lavoratori assunti tramite SIISL, completare i dati sul badge digitale generato automaticamente

Lavoratori autonomi: Dotarsi di badge personale conforme ai requisiti di legge; esibirlo in modo visibile durante le attività in cantiere

Committente/Coordinatore per la sicurezza: Verificare che tutte le imprese esecutrici e subappaltatrici rispettino l’obbligo di badge; Controllare la congruità delle presenze e la coerenza tra personale dichiarato e badge attivi.

Fino alla pubblicazione del decreto attuativo, si raccomanda di predisporre badge con: Foto e dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale); indicazione del datore di lavoro e del relativo appalto/subappalto; codice univoco anticontraffazione (es. QR code o codice numerico); formato fisico o digitale, purché leggibile e verificabile; collocabilità futura alla piattaforma SIISL e ad altri sistemi di gestione accessi.

Le modalità specifiche di emissione e utilizzo, le tecnologie da adottare e le misure a tutela della privacy saranno stabilite da un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, previsto entro 60 giorni dalla conversione in legge del DL 159/2025.

 

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