Decreto Legge n. 159/2025, le novità nel campo della formazione

Il Decreto Legge n. 159, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, introduce importanti novità sulle tempistiche della formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro e rafforza gli interventi di prevenzione e formazione. La legge stabilisce che tutti i lavoratori, inclusi tirocinanti, collaboratori e soci lavoratori, debbano completare la formazione obbligatoria sulla sicurezza prima dell’inizio dell’attività lavorativa o del tirocinio. È prevista un’unica eccezione per i lavoratori delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: in questi casi la formazione può essere completata entro 30 giorni dall’assunzione.

Il decreto prevede inoltre che, a decorrere dal 2026, INAIL, previo accordo con il Ministero competente, trasferisca annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a 35 milioni di euro, da ripartire sentita la Conferenza Stato-Regioni. Le risorse saranno destinate a interventi mirati di promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e al potenziamento della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per quanto riguarda il ruolo dell’RLS, il decreto stabilisce che, nelle imprese con meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplini le modalità di aggiornamento periodico della formazione, nel rispetto del principio di proporzionalità, considerando la dimensione aziendale e il livello di rischio dell’attività svolta. Viene inoltre previsto che le competenze acquisite attraverso la formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, anche ai fini dell’inserimento nella piattaforma SIISL.

Sul fronte della qualità della formazione, è previsto un Accordo Stato-Regioni, da adottare entro 90 giorni, che definirà criteri e requisiti di accreditamento dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avvalendosi del supporto INAIL e previa consultazione delle parti sociali.

Resta infine fermo che tutte le aziende con almeno un lavoratore devono adempiere agli obblighi fondamentali: redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), formare i lavoratori e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce una violazione grave, con il rischio di sospensione dell’attività e l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

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