La recente proposta di riforma della Commissione Sisto ha riacceso il dibattito sul ruolo dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). L’obiettivo è rafforzarne la posizione, trasformandolo da semplice consulente del datore di lavoro a garante autonomo della sicurezza sul lavoro, dotato di maggiore autonomia e di risorse dedicate. Su questa possibilità gli esperti hanno pareri contrastanti.
Cosa prevede la riforma del RSPP
Tra le principali novità della proposta figurano:
- l’attribuzione all’RSPP di un ruolo di garante autonomo, con responsabilità proprie e non più esclusivamente collegate a quelle del datore di lavoro;
- l’obbligo per il datore di lavoro di garantire adeguate risorse economiche e piena autonomia operativa al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- l’introduzione di parametri minimi quantitativi per il personale dedicato alle attività di prevenzione e protezione.
L’obiettivo è potenziare il sistema di prevenzione aziendale, rendendo la figura dell’RSPP ancora più centrale nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le criticità evidenziate dagli esperti
Secondo gli addetti ai lavori, la proposta rischia di entrare in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che attribuisce al datore di lavoro la responsabilità primaria dell’organizzazione della sicurezza.
Uno dei principali dubbi riguarda l’attribuzione all’RSPP di un potere di spesa, senza conferirgli il controllo delle strategie aziendali, cosa che potrebbe generare responsabilità difficilmente esercitabili nella pratica. Chi organizza il lavoro e assume le decisioni operative continua, infatti, a essere il datore di lavoro.
False credenze sul ruolo dell’RSPP
Il dibattito ha riportato l’attenzione anche su alcune false credenze ancora molto diffuse.
La nomina dell’RSPP, interno o esterno, non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza, che resta il principale garante previsto dalla normativa, secondo quanto stabilito dall’art. 2087 del codice civile.
Allo stesso modo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non dispone di autonomi poteri decisionali o di spesa: può proporre interventi, individuare i rischi e suggerire misure di prevenzione, ma non può imporre l’acquisto di attrezzature, bloccare la produzione o assumere decisioni organizzative. Inoltre, non deve svolgere attività di vigilanza continua sui lavoratori, il controllo operativo compete alle figure della linea gerarchica aziendale, mentre l’RSPP mantiene un ruolo tecnico e consulenziale. Bisogna anche chiarire che tale figura non è immune da responsabilità, in alcuni casi anche di natura penale, quando un infortunio è conseguenza di una grave negligenza professionale, di un’errata valutazione dei rischi o dell’omessa segnalazione di situazioni pericolose al datore di lavoro.
La proposta della Commissione Sisto rappresenta, dunque, un deciso tentativo di rafforzare il ruolo dell’RSPP nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tuttavia, secondo molti professionisti del settore, qualsiasi evoluzione normativa dovrà mantenere un equilibrio tra autonomia tecnica e responsabilità organizzativa, evitando di attribuire all’RSPP obblighi che non siano accompagnati da reali poteri decisionali. Il confronto resta aperto e potrebbe incidere profondamente sul futuro della gestione della sicurezza nelle imprese italiane.