Ordinanze anti-caldo 2026: divieti, obblighi organizzativi e formazione. Il quadro regione per regione nell’analisi del Centro Studi CNL

Con l’ordinanza del Molise del 19 giugno tutte le Regioni italiane risultano presidiate contro il rischio caldo nei luoghi di lavoro: 18 ordinanze con divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16:00 – attivo nei giorni con rischio “ALTO” sulla piattaforma Worklimate (INAIL-CNR) – e due percorsi alternativi nei territori alpini. Nell’ambito della consolidata collaborazione con la CNL – Confederazione Nazionale del Lavoro, segnaliamo l’analisi comparativa condotta dal Centro Studi CNL sui testi integrali di tutti i provvedimenti.

Cosa devono fare le imprese

Il dispositivo comune impone alle aziende dei settori interessati – agricoltura e florovivaismo, cantieri edili e affini ovunque; cave, logistica e altri comparti a seconda della Regione – tre adempimenti ricorrenti: la consultazione quotidiana di Worklimate, l’aggiornamento della valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008 per il rischio microclimatico e l’adozione di misure organizzative (rimodulazione degli orari, turnazioni, lavorazioni all’ombra, acqua e aree di recupero). La violazione del divieto è sanzionata ex art. 650 c.p.; l’Emilia-Romagna richiama anche le ben più incisive sanzioni del d.lgs. 81/2008.

Alcune Regioni vanno oltre: la Puglia prescrive obblighi già a rischio “MODERATO”, con informazione multilingue e “sistema del compagno”; Emilia-Romagna e Marche impongono alle piattaforme di delivery obblighi organizzativi a tutela dei rider; in cinque Regioni del Centro-Nord il divieto è “condizionato” all’efficacia delle misure di prevenzione, il che rende la qualità della valutazione dei rischi – e della formazione che la sostiene – decisiva anche sul piano della responsabilità datoriale. Per i cantieri, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia autorizzano l’anticipo e il posticipo di un’ora in deroga ai regolamenti sul rumore, e quattro Regioni richiamano l’art. 121 del d.lgs. 36/2023 sulla rinegoziazione dei termini negli appalti pubblici.

Il ruolo della formazione

La gestione del rischio calore entra così stabilmente tra i contenuti della formazione in materia di salute e sicurezza: riconoscimento precoce delle patologie da calore, corretta programmazione dei lavori, uso degli strumenti previsionali. I Centri di Formazione autorizzati OPN ITALIA LAVORO e le sedi territoriali sono a disposizione di aziende e lavoratori per i percorsi formativi e l’aggiornamento previsti dal d.lgs. 81/2008.

L’analisi completa

Il quadro dettagliato – tempistiche, scadenze, settori, sanzioni e le peculiarità di ciascun territorio, con i testi integrali delle 18 ordinanze scaricabili regione per regione – è disponibile nell’analisi del Centro Studi CNL pubblicata sul sito della Confederazione Nazionale del Lavoro: Leggi l’articolo.

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