La sicurezza dei lavoratori in smart working torna al centro della normativa italiana. Il Parlamento ha infatti approvato il 4 marzo 2026 la nuova legge annuale sulle PMI, che introduce modifiche al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
La riforma interviene su due ambiti principali: sicurezza nel lavoro agile e verifiche periodiche di alcune attrezzature di lavoro.
Nuovi obblighi per il lavoro agile
La legge introduce il comma 7-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, disciplinando gli obblighi di sicurezza quando l’attività lavorativa viene svolta fuori dai locali aziendali.
Il datore di lavoro dovrà fornire un’informativa scritta almeno annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), indicando:
- i rischi generali dell’attività
- i rischi specifici legati allo smart working, come quelli connessi all’uso dei videoterminali.
Il lavoratore, a sua volta, deve cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Sanzioni
La mancata consegna dell’informativa comporta arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.200 a 5.200 euro per datore di lavoro o dirigente.
Verifiche per piattaforme di lavoro elevabili
La legge introduce anche verifiche triennali obbligatorie per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e per le piattaforme fuoristrada utilizzate nei frutteti.
L’obiettivo è rafforzare la sicurezza nell’uso di attrezzature che comportano rischi elevati, come cadute dall’alto o ribaltamenti.
Un passo verso uno smart working più sicuro
Con queste novità il legislatore aggiorna la normativa sulla sicurezza sul lavoro, adattandola alla diffusione stabile del lavoro agile nelle imprese italiane e rafforzando gli obblighi informativi a tutela dei lavoratori.