Pubblicato il nuovo Decreto antincendio

Il 4 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Decreto GSA” che stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Il nuovo Decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , quindi a partire dal 4 ottobre 2022.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Requisiti dei docenti

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio devono possedere i requisiti di seguito indicati.

2. I docenti della parte teorica e della parte pratica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V che costituisce parte integrante del presente decreto per i corsi di tipo A;

c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui al decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2011 e frequenza con esito positivo di un corso di formazione per docenti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

d) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

3. I docenti della sola parte teorica devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 139 del 2006, secondo le modalità definite all’allegato V per corsi di tipo B;

c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2011;

d) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

4. I docenti della sola parte pratica devono possedere, almeno uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, di almeno novanta ore, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n.139 del 2006, secondo le modalità definite all’allegato V per corsi di tipo C;

c) personale cessato dal servizio, che ha prestato servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

5. I docenti devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.

6. I docenti dovranno fornire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge.

DI SEGUITO E’ POSSIBILE SCARICARE IL DECRETO COMPLETO IN FORMATO PDF.

Decreto antincendio



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