Documento Valutazione dei Rischi: Quando va aggiornato

Secondo l’art.29 c.3 del D.Lgs. 81/08, il documento di valutazione dei rischi va rielaborato in seguito a casi di infortunio significativi. L’aggiornamento sarà necessario per approntare una riorganizzazione del lavoro utile a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutto questo nell’ottica della prevenzione di nuovi possibili rischi o quando ne sia attestata la necessità. L’aggiornamento dovrà essere predisposto nei modi previsti dalla legge e nel termine di trenta giorni dalle causali.

La norma sottolinea, inoltre, l’obbligo da parte del datore di lavoro di fornire immediata evidenza attraverso la presentazione di adeguata documentazione relativa all’aggiornamento delle misure elaborate. Oltre a questo, dovrà darne comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Infatti, il DVR viene indicato dalla legge come uno strumento plasmabile a seconda delle necessità, che può essere aggiornato in ogni momento in base alle esigenze che scaturiscono dalla quotidiana attività lavorativa. Questo proprio perché il documento di valutazione dei rischi è un mezzo concreto per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, applicabile a tutte le lavorazioni con le dovute distinzioni riguardanti la specificità delle aziende.

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