Mancato adempimento dell’obbligo formativo per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria: Scattano le sanzioni

Secondo quanto previsto dal Decreto 2 Agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i lavoratori in cassa integrazione straordinaria saranno sottoposti ad accertamenti per verificare la partecipazione a iniziative formative obbligatorie e alle eventuali sanzioni previste.

La mancata partecipazione ai percorsi formativi senza giusta motivazione comporta l’avvio di provvedimenti sanzionatori stando a quanto contenuto nell’art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 tra quelli di seguito riportati:

Assenze comprese tra il 25% e il 50% delle ore complessive programmate per ogni corso, prevedono una sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la riduzione minima pari a una mensilità.

Non frequentare tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta una sanzione pari alla metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la riduzione minima pari a una mensilità.

Infine, qualora le assenze superassero l’80% delle ore complessive di ciascun corso proposto, si verificherebbe la decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

Tra le motivazioni riconosciute per la mancata partecipazione alle iniziative di formazione rientrano:

  • Malattia documentata
  • Servizio civile o di leva
  • Gravidanza
  • Citazioni in tribunale dimostrabile
  • Gravi motivi familiari
  • Limitazione legale della mobilità personale
  • Ogni motivo di impedimento o causa di forza maggiore che impedisca al soggetto di partecipare alla formazione.


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